Sez. 2, Sentenza n. 3127 del 02/10/1975 (Rv. 377235 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - CHIUSURA - IN GENERE - COSTRUZIONE IN ADERENZA - MANUFATTO PERMANENTE - NECESSITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - CHIUSURA - IN GENERE - COSTRUZIONE IN ADERENZA - MANUFATTO PERMANENTE - NECESSITA.*
L'art 904 cod civ permette al vicino di costruire in aderenza ad un muro su cui esistono delle luci, ma tale facolta di chiusura delle luci richiede che il vicino effettui una costruzione vera e propria, vale a dire un manufatto stabile e permanente, tale da arrecare, da solo, un'utilita al proprietario o a chi ne Usi. (nella specie, era stato riconosciuto il carattere di costruzione, ai fini di cui in massima, della sopraelevazione del piano di calpestio di un viale. La SC ha ritenuto la decisione esattamente ispirata ai principi di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)