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31977R0516

Testo in vigore al

Art. 10

1.

Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato IV è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione, che viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido per tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato:

— per tutti i prodotti, alla costituzione di una cauzione che garantisca, l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso e che, salvo casi di forza maggiore, viene interamente o parzialmente incamerata se entro tale termine l'importazione non ha avuto luogo ovvero è stata realizzata solo in parte;

— per i concentrati di pomodori, alla costituzione di una cauzione supplementare, la quale garantisca che il prezzo franco frontiera - maggiorato dei dazi doganali - dei prodotti da importare in base al titolo succitato sarà uguale o superiore secondo il caso al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale. Tale cauzione viene incamerata in proporzione ai quantitativi importati ad un prezzo inferiore al prezzo inferiore al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale; tuttavia, la costituzione di questa cauzione supplementare non viene richiesta per i prodotti originari dei paesi terzi che possano garantire, assumendosene l'impegno, che il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

3.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata può de decidere la modificata dell'allegato IV.

Il periodo di validità dei titoli d'importazione e le altre modalità d'applicazione del presente articolo, le quali possono stabilire, in particolare, un termine di rilascio dei titoli, vengono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Art. 11

Se il prelievo per gli zuccheri diversi addizionati viene fissato in anticipo per uno dei prodotti di cui all'allegato IV, la fissazione anticipa deve figurare sul titolo d'importazione, il quale funge da giustificativo di quest'ultima.

In tal caso l'articolo 9 non si applica.

Art. 12

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può escludere interamente o parzialmente, in casi specifici, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio, lo zucchero bianco, il glucosio, lo sciroppo di glucosio e gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione di merci indicate nell'articolo 1.

2. Il quantitativo di materie prime non soggette a dazio, prelievo o tassa di effetto equivalente nel quadro del traffico di perfezionamento attivo deve corrispondere alle condizioni effettive in cui ha luogo l'operazione di perfezionamento in causa.

Art. 13

1. Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili le norme generali d'interpretazione e le norme particolari di applicazione della tariffa doganale comune; la nomenclature tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2.

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa sal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

-L'applicazione di qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

3. Tuttavia, per i succhi di agrumi della sottovoce ex 20.07 della tariffa doganale comune, esclusi i succhi di pompelmi, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 - senza renderle comunque più restrittive - le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. Il regime destinato ad entrare in vigore dopo il 31 dicembre 1977 verrà deciso dal Consiglio prima di tale data. Se entro questa scadenza non verrà presa alcuna decisione, continuerà ad applicarsi il regime precedente.

4. Per le prugne secche di cui alla sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 - senza renderle comunque più restrittive - le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. A decorrere dal 1° gennaio 1978, si applicherà il paragrafo 2 e le importazioni saranno subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, a norma dell'articolo 10.

5. I prodotti a base di patate, di cui all'articolo 1 non rientrano nella sfera di applicazione del paragrafo 2.

Art. 14

1.

Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti fra quelli cui si riferisce l'articolo 1 subisce o rischia di subire, in conseguenza d'importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate finchù la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.

2.

Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro e di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

La decisione della Commissione su richiesta di uno Stato membro deve essere adottata nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento prevvedimento preso dalla Commissione nel termine di tri giorni lavorativi a far data dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può modificare o annullare il provvedimento in questione deliberando a maggioranza qualificata.

Art. 15

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/708 è esteso ai prodotti elencati all'articolo 1 e importati da tutti i paesi citati in detto allegato.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 sono inclusi nel l'elenco comune di liberalizzazione che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/749

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5.

Art. 16

Non possono essere immessi pratica nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1 fabbricati od ottenuti utilizzando prodotti che non si trovano nella situazione contemplata dall'articolo 9, paragrafo 2, o dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Art. 17

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Art. 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Art. 19

1. É istituito un comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Art. 20

1. Nei casi in cui fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

3.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Art. 21

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Art. 22

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Art. 23

1. Il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli10, modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 1164/7611 e il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli12 sono abrogati.

2.

I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da incendersi riferiti al presente regolamento.

Per i visti e i richiami agli articoli dei predetti regolamenti vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Art. 24

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 14 marzo 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN