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Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Testo in vigore al

Art. 2 Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9.

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

  1. a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;

  2. b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

  3. c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;

  4. d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;

  5. e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 3 Forme di partecipazione al capitale di rischio

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:

  1. a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata;

  2. b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni;

  3. c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b);

  4. d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

  1. a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

  2. b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;

  3. c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati;

  4. d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 4 Controlli

1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilita' conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori accertamenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato il lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali".

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.

Capo II. Interventi per la diffusione dell'innovazione

Art. 5 Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:

  1. a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

  2. b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

  3. c) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

  4. d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature edei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

  5. e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

  6. f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

  7. g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta', a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 6 Agevolazioni per gli investimenti innovativi

1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 e' concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.

3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita' europee.

4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere conesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
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, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilita' di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 7 Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualita'.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammmissibili al beneficio di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993.

Art. 8 Agevolazioni per spese di ricerca

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attivita' di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

5. Il CIPI, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilita' ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.

Art. 9 Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio

1. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non piu' di 200 milioni di lire.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 10 Credito d'imposta: norma di attuazione

1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarita' documentale dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dll'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate dalla certificazione di cui al comma 2.

5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.

6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.

7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento e' disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 11 Disposizioni tributarie

1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi.
Esso puo' essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito (IRPEF), dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito e' concesso;
l'eventuale eccedenza e' computata, anche in sede di pagamento dell'acconto in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' stato indicato.

4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.

Art. 12 Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali

1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sotenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla cessione del contributo. Non possono essere ammessi al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione prodotta e la conformita' delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di certificazione deve attestare anche l'effettivita' delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta i sensi del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute e la conformita' delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.

6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonche' gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.

9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 13 Revoca delle agevolazioni

1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degl interventi di cui all'articolo 6.

Art. 14 Agevolazioni per la diffusione commerciale

1. A valere sulle disponibilita' attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
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2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale puo' concedere, a valere sulle proprie disponibilita' finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalita' previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito dell'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

3. Entro i limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilita' assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.

Capo III. Partecipazione ad azioni comunitarie e disposizioni per le aree territoriali svantaggiate

Art. 15 Partecipazioni ad azioni comunitarie

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, coma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli oraganismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi confinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da spedifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati.
In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Art. 16 Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate

1. Per le imprese e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita europee del 21 marzo 1989 e interessati delle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di ciu agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonche' l'importo delle agevolazioni stesse sono aumentati del 50 per cento.

2. Le somme si cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281, che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o di disponibilita' finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.

3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario degli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilita' complessive del fondo medesimo.

Capo IV. Consorzi e societa' consortili tra piccole imprese

Art. 17 Soggetti beneficiari

1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scoppo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

Art. 18 Composizione dei consorzi e delle societa' consortili

1. I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 19 Oggetto dell'attivita'

1. L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare:

  1. a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;

  2. b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

  3. c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

  4. d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

  5. e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

  6. f) la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

  7. g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

  8. h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

  9. i) l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

  10. l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestaszione delle relative garanzie;

  11. m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati;

  12. n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune;

  13. o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

  14. p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

  15. q) altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Art. 20 Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

Art. 21 Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attivita', anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare:

  1. a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

  2. b) le modalita' e i tempi di realizzazione;

  3. c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesio termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 4.

7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolarmente le modalita' per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito centrale da consorzi e societa' consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorita' qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.

Art. 22 Ammontare del contributo e liquidazione

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non piu' di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo e' concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma e' cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo puo' essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo e' inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'artico 43, comma 1, e' integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993.