Sez. 2, Sentenza n. 8515 del 28/05/2003 (Rv. 563667 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE | Compravendita - Distinzione dal contratto definitivo - Stipula del contratto definitivo - Contratto definitivo unica fonte delle obbligazioni e dei diritti inerenti al negozio voluto dalle parti - Sopravvicenza delle pattuizioni contenute nel preliminare - Previsione espressa - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare (nella specie, di compravendita) abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)