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Sez. L, Sentenza n. 3201 del 15/07/1977 (Rv. 386718 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - TRAPASSO DELL'ESATTORIA PER REVOCA E SCADENZA DELLA CONCESSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - MANCATA CONFERMA DEL COLLETTORE DIRIGENTE O DEL CASSIERE DA PARTE DEL NUOVO ESATTORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386718-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - TRAPASSO DELL'ESATTORIA PER REVOCA E SCADENZA DELLA CONCESSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - MANCATA CONFERMA DEL COLLETTORE DIRIGENTE O DEL CASSIERE DA PARTE DEL NUOVO ESATTORE - CONSEGUENZE.*

Gli uffici esattoriali, ancorche gestiti da istituti di credito, sono caratterizzati da una organizzazione autonoma anche per quanto concerne il personale; e cio sia perche questo puo essere adibito ad altri rami del servizio soltanto in via temporanea ed eccezionale, sia perche, nel caso di trapasso dell'esattoria da uno all'altro esattore per revoca e scadenza della concessione, deve applicarsi non gia l'art 2112 cod civ, stante il carattere originario del titolo d'acquisto dell'azienda da parte del nuovo gestore, bensi l'art 29 della legge 16 giugno 1939 n 942, il quale stabilisce l'Obbligo di mantenere il servizio il solo personale iscritto da tre mesi al fondo di previdenza, salvo il collettore dirigente ed il cassiere che possono essere non confermati e sostituiti con personale di fiducia. Ne consegue che, in caso di trapasso del servizio esattoriale, la mancata conferma di uno di tali dipendenti da parte del nuovo esattore, importa la cessazione del rapporto di lavoro e che se, a seguito di tale cessazione il precedente esattore (nella specie istituto di credito) provveda a riassumere il dipendente non confermato ed a destinarlo ad altro servizio, si verifica una novazione oggettiva del rapporto di lavoro con il conseguente frazionamento dell'anzianita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 16/06/1939 num. 942 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)