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Sez. 1, Sentenza n. 797 del 25/01/2000 (Rv. 533112 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Mancata fissazione di un termine per il raggiungimento dello scopo giustificativo del beneficio - Conseguenze - RealizzabilitĂ  temporalmente libera dello stesso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di benefici sulla "prima casa" ai sensi dell'art. 1 della legge n. 168 del 1982.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533112-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

I benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al serio perseguimento - e quindi al raggiungimento - dello scopo per cui vengono concessi, e quindi l'eventuale assenza, nel provvedimento normativo costituente la fonte, della prefissione di un termine non toglie che il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si renda giustificato solo se rappresenti la conseguenza dell'ostacolo frapposto da circostanze obiettive quali ad esempio, nel caso dei benefici per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" previsti dall'art. 1 della legge n. 168 del 1982, l'eventuale natura particolare del diritto reale concretamente acquistato (ad esempio, la mera nuda proprietĂ  del bene), o la morte dello stesso acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 24/04/1968 num. 168 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)