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Sez. 3, Sentenza n. 290 del 29/01/1973 (Rv. 362173 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - ACQUIESCENZA - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362173-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDIZIONI - ACQUIESCENZA - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO.*

Possono essere proposti tardivamente, o malgrado acquiescenza, soltanto quei gravami rispetto ai quali l'interesse ad impugnare sorga o risorga (a favore delle parti che abbiano fatto decorrere i termini o prestato acquiescenza) per effetto di una impugnazione altrui. (nella specie e stata dichiarata l'inammissibilita del ricorso incidentale tardivo proposto, contro sentenza che aveva respinto un'opposizione agli Atti esecutivi, da un consorte di lite del ricorrente principale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)