Sez. 1, Sentenza n. 53 del 08/01/1970 (Rv. 344700 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - DISPOSITIVI ELIMINATIVI E DISPOSITIVI CREATIVI - DIFFERENZE.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - DISPOSITIVI ELIMINATIVI E DISPOSITIVI CREATIVI - DIFFERENZE.*
La Corte costituzionale, svolgendo un'attivita interpretativa delle norme - come presupposto strumentale all'Esercizio della sua funzione istituzionale - pone talvolta a fondamento di pronunce di rigetto una interpretazione correttiva, che evita il ricorso al legislatore quando invece interpreta la norma nel senso che contrasta con i principi costituzionali, emette sentenze di invalidazione. Queste pronunce di invalidazione, oltre che a dispositivi eliminativi, possono condurre a dispositivi creativi, intendendosi con tale termine far riferimento al potere della Corte stessa di indicare la forza espansiva delle norme dell'ordinamento giuridico dopo la caducazione di alcune Disposizioni, anziche di rilevare la lacuna colmabile soltanto dal legislatore.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)