Sez. 1, Sentenza n. 2971 del 09/04/1990 (Rv. 466531 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE - DETRAIBILITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE - DETRAIBILITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.*
In tema d'imposta di successione, nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, la detrazione dall'asse ereditario dei debiti verso la pubblica amministrazione è ammessa solo per quelli certi al momento dell'apertura della successione (art. 45 di detto decreto), e, pertanto, non opera con riguardo alle somme dovute dal "de cuius" a titolo d'imposta complementare di successione, se, al momento suddetto, non sia stato ancora notificato il relativo avviso d'accertamento. (Conf 1711/81, mass n 412390).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)