Sez. 3, Sentenza n. 414 del 27/01/2000 Cc. (dep. 07/04/2000) Rv. 216451 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Discariche abusive di rifiuti - Deposito di autoveicoli e motoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo - Qualificabilità dei detti beni come rifiuti - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I motoveicoli ed autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo, e pertanto affidati ad un custode, non possono concettualmente rientrare nella nozione di "rifiuto" così come definita dall'articolo 6, primo comma, lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22. Ed invero tali beni sono vincolati in maniera reale alla disponibilità dell'autorità giudiziaria o amministrativa e non possono essere oggetto di alcuna attività da parte dei custodi diretta alla loro distruzione o dispersione. Ne consegue che le aree in cui sono conservati gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto di sequestro non possono essere inquadrate nel novero delle discariche abusive di rifiuti. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora i beni in questione vengano conservati in modo tale da renderli inutilizzabili, sarebbe astrattamente possibile ritenere che detti beni siano divenuti rifiuti, ma in tal caso la violazione degli obblighi attinenti la custodia andrebbe preventivamente accertata e contestata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)