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Sez. 1, Sentenza n. 22397 del 05/09/2008 (Rv. 605070 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Invalidità della procura rilasciata sull'atto di appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado anche ai fini della proposizione dell'appello - Ammissibilità dell'impugnazione - Conseguenze - Mancata proposizione in primo grado dell'eccezione di difetto di legittimazione per mancata produzione di delibera autorizzatoria dello IACP - Conseguenze - Rilevabilità da parte del giudice di secondo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605070-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI

Alla luce del principio secondo cui non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto di appello l'indicazione in questo di una procura rilasciata con il medesimo atto che risulti essere invalida, se il difensore sia munito di altra procura valida (anche per la proposizione dei successivi gradi di giudizio) rilasciatagli in primo grado, laddove in tale giudizio di prima istanza non sia stata proposta alcuna eccezione circa il difetto di legittimazione processuale (nella specie, per mancata produzione della delibera del consiglio di amministrazione di un Istituto Autonomo Case Popolari), la questione non può essere riproposta in appello dall'appellata, né rilevata d'ufficio dal giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)