Sez. 2, Sentenza n. 26011 del 25/06/2008 Ud. (dep. 27/06/2008) Rv. 240633 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Interprete - Successiva prestazione dell'ufficio di teste - Incompatibilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 144, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)