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Sez. 1, Sentenza n. 11601 del 08/11/1995 (Rv. 494578 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO | Omessa indicazione da parte del contribuente del valore delle rimanenze a fine anno - Attribuzione al venduto di tutte le merci acquistate nell'anno e recupero e tassazione dei ricavi induttivamente ricostruiti da parte dell'amministrazione finanziaria - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494578-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

In tema di imposte sui redditi dell'impresa minore, qualora il contribuente, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 18, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, abbia omesso di indicare il valore delle rimanenze a fine anno nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'I.V.A., deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti tramite attribuzione al venduto di tutte le merci acquistate nell'anno, in difetto di adeguati elementi di prova, incombenti al contribuente, idonei a documentare l'effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)