Sez. 6, Sentenza n. 40753 del 05/07/2016 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 268153 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Medico di turno del Pronto Soccorso - Rifiuto di visitare un paziente nonostante la richiesta del personale infermieristico - Reato - Configurabilità .
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) la condotta del medico di turno del Pronto Soccorso che, seppur richiesto insistentemente di intervenire dal personale infermieristico, si rifiuta di visitare un paziente. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'assegnazione del codice (cd. triage) all'atto di accettazione vale solo a definire l'ordine di visita tra i soggetti in attesa, ma non ad esentare il medico dal visitare il paziente ancorché la patologia di questi sia valutata dal personale paramedico non grave).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)