REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
Testo in vigore al
Capo III. Iniziative comunitarie
Art. 20 Contenuto
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6, le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:
a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario («INTERREG»);
b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile («URBAN»);
c) sviluppo rurale («LEADER»);
d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro («EQUAL»).
2.
Almeno il 2,5 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale occorre attribuire dovuta considerazione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. È inoltre rivolta dovuta considerazione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.
Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.
3. I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone oltre a quelle di cui agli articoli 3 a 4.
Art. 21 Elaborazione, approvazione e attuazione
1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Ciascun settore di cui all'articolo 20, paragrafo 1, riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione «orientamento», e il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Per tener conto delle misure necessarie all'attuazione del pertinente programma d'iniziativa comunitaria, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche.
3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità dell'articolo 28.
4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con detto Stato membro.
5. I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con inizio al 1o gennaio 2000.
Capo IV. Azioni innovatrici e assistenza tecnica
Art. 22 Azioni innovative
1.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6, su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40 % della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze.
Le azioni innovative contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.
2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.
Art. 23 Assistenza tecnica
I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della stessa, previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi di misure e non oltre lo 0,25 % della propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione del presente regolamento.Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il massimale per tali misure è fissato allo 0,27% della rispettiva dotazione annuale di ogni Fondo assegnata a tali dieci Stati membri. Esse comprendono in particolare quanto segue:
a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;
b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico;
c) l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.
Art. 24 Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica
1.
Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli elementi seguenti:
a) una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;
b) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;
c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;
d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;
e) qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di valutare la domanda.
2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri interessati.
3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente per le azioni innovative di cui all'articolo 22 e per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato membro.
Capo V. Grandi progetti
Art. 25 Definizione
Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:
a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.
Art. 26 Approvazione ed esecuzione
1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:
a) organismo responsabile dell'attuazione;
b) natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;
c) calendario di esecuzione del progetto;
d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;
e) inoltre:
per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;
per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto;
f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario;
g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio «chi inquina paga», nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;
i) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;
j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.
2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:
a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;
c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;
d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;
e) conformità con le altre politiche comunitarie;
f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;
g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.
Capo VI. Sovvenzione globale
Art. 27 Sovvenzione globale
1. Qualora l'attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state affidate a intermediari conformemente all'articolo 9, lettera i), questi intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibilità e alla loro competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle misure previste.
2.
Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di attuazione dell'intervento definita all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro, all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato.
Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l'organismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità devono essere concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma di cui all'articolo 18 non riguarda la parte dell'intervento rientrante nell'ambito della sovvenzione globale.
3. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto segue:
a) le misure da attuare;
b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;
d) le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo finanziario della sovvenzione globale;
e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere informata.
Titolo III. Partecipazione e gestione finanziaria dei fondi
Capo I. Partecipazione finanziaria dei fondi
Art. 28 Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi
1.
La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara distinzione tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.
L'importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell'intervento.
Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanziaria di un Fondo per volta.
Una misure o un'operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo strutturale unicamente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa comunitaria.
Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOG sezione «garanzia».
Una stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo di un'iniziativa comunitaria e del FEAOG sezione «garanzia».
2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell'ambito dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di sostegno, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).
3.
Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume principalmente la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: «aiuto diretto»), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento.
Gli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono da queste riassegnati per gli stessi fini.
Art. 29 Diversificazione dei tassi di partecipazione
1.
La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:
a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gli interventi,
b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio,
c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 1, interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare per l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché del principio «chi inquina paga»,
d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale,
e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione,
f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.
Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione.
2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.
3.
La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:
a) il 75 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Allorquando queste regioni sono situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in casi eccezionali debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all'80 % al massimo del costo totale ammissibile e all'85 % al massimo del costo totale ammissibile nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, la partecipazione comunitaria può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all'85 % al massimo del costo totale ammissibile;
b) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.
Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.
4.
Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.
In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:
a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:
i) il 40 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10 % negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;
ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile;
b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:
i) il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
ii) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, e, a titolo eccezionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli investimenti realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese;
iii) il 15 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
iv) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile.
5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell'articolo 7, paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegno a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente.
6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100 % del costo totale. Le misure di cui all'articolo 23 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100 % del costo totale.
7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.
Art. 30 Requisiti per l'ammissione
1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.
2.
Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.
Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, sencondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.
3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.
4.
Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e
b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.
Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.
Capo II. Gestione finanziaria
Art. 31 Impegni di bilancio
1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.
2.
Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.
La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.
Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.
La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma.
In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1o gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1o gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 28.
3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.
Art. 32 Pagamenti
1.
Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o).
I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31.
Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.
L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.
2.
All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7 % della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.
Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'acconto è pari al 16 % della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Esso sarà ripartito su due esercizi di bilancio: 10% nel primo anno e 6% nell'anno seguente.
Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.
Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi.
3.
I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:
a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;
b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;
c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista;
d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;
e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;
f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.
Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.
Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.
Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95 % della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.
4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:
a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;
b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).
5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.
6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.
9. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e le misure di cui all'articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.
Art. 33 Utilizzazione dell'euro
Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.
Titolo IV. Efficacia degli interventi dei fondi
Capo I. Sorveglianza
Art. 34 Gestione da parte dell'autorità di gestione
1.
Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:
a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);
b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento di programmazione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, e senza pregiudizio dell'articolo 35;
c) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;
d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;
f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli;
g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;
h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 46.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.
2.
Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.
In seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura.
3.
L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento.
Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.
Art. 35 Comitati di sorveglianza
1.
Ogni quadro comuntario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.
I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.
I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.
2.
Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo.
Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.
In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:
a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;
b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;
d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.
Art. 36 Indicatori per la sorveglianza
1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.
2.
Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione:
a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle misure e degli assi prioritari e la loro coerenza;
b) lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse prioritario o misura);
c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.
Se la naturta dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.
3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare separatamente, per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
Art. 37 Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione
1.
Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, conformemente alle modalità definite all'articolo 34, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese.
Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.
Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza.
Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.
2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elementi:
a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, lettera c), nonché delle loro ripercussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;
b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario o misura);
c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;
d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;
ii) una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4;
iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
iv) le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come stabilito all'articolo 12 e per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, seconda comma;
f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.
Capo II. Controllo finanziario
Art. 38 Disposizioni generali
1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:
a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.
2.
La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.
A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.
La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.
3.
La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.
Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:
a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.
4.
In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.
Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.
5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.
6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.
Art. 39 Rettifiche finanziarie
1.
La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.
Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.
2.
Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:
a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o
b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o
c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,
sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.
Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.
3.
Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere, entro tre mesi:
a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o
b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.
Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.
In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.
4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.
5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.
Capo III. Valutazione
Art. 40 Disposizioni generali
1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.
2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti:
a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 158 del trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,
b) impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento.
3.
Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne la pertinenza.
Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello Stato membro interessato, possono essere avviate forme di valutazione complementare, se del caso tematiche, per identificare esperienze trasferibili.
4. I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico. Per quanto riguarda i risultati della valutazione di cui all'articolo 42, è necessario l'accordo del comitato di sorveglianza secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro.
5. Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e negli interventi.