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Sez. 1, Sentenza n. 10133 del 01/10/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150927 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150927-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CRITERI.*

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche non impone al giudice di merito, al fine di giustificare il corretto uso del potere discrezionale affidatogli dalla legge, un esame analitico di tutte le circostanze dedotte dalle parti, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi - ed eventualmente anche di un solo elemento - ritenuti rilevanti ai fini della decisione, con superamento, anche implicito, di tutti gli altri.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)