Sez. 5, Sentenza n. 15780 del 15/02/2007 Ud. (dep. 19/04/2007) Rv. 236552 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Diversità del termine dipendente dalla modalità di introduzione del processo - Sussistenza.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
In tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità. Negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 79 cod. proc. pen. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 22, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)