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REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Testo in vigore al

Titolo V. Regime degli scambi con i paesi terzi

Capo 1. Regime doganale

Art. 28

1. Per garantire un approvvigionamento in materie prime destinate all'industria di trasformazione conforme alle esigenze del mercato comunitario, per alcuni prodotti i dazi doganali sono sospesi autonomamente, totalmente o parzialmente, per un periodo indeterminato e a norma dell'allegato VI del presente regolamento.

2. Per evitare che compromettano le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 25 e 26, le misure di sospensione di cui al paragrafo 1 sono concesse, all'atto dell'importazione dei prodotti di cui trattasi, a condizione che sia rispettato il prezzo determinato a norma dell'articolo 29.

3. Qualora si verifichi una grave perturbazione del mercato malgrado il rispetto dei prezzi di riferimento di cui al precedente paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sospende le misure di cui al precedente paragrafo 1.

Capo 2. Prezzo di riferimento

Art. 29

1. Possono essere fissati annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti di cui all'articolo 1 che sono oggetto:

  1. a) di un regime di riduzione o di sospensione tariffaria le cui condizioni di consolidamento nell'ambito dell'OMC prevedano il rispetto di un prezzo di riferimento,

  2. b) di una delle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1,

  3. c) di un regime, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che preveda il rispetto di un prezzo di riferimento, nell'osservanza degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

ovvero

2.

Qualora il valore dichiarato in dogana di un determinato prodotto, importato da un paese terzo nell'ambito di una delle misure di cui al paragrafo 1, sia inferiore al prezzo di riferimento, il beneficio del regime tariffario di cui trattasi è soppresso per i quantitativi in questione.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei casi di applicazione della misura di cui al presente paragrafo.

3. Il prezzo di riferimento eventualmente stabilito è pari:

  1. a) per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

  2. b) per i prodotti di cui all'allegato I, parte C, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 22;

  3. c) per i prodotti di cui all'allegato II, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

  4. d) per gli altri prodotti, tale prezzo è segnatamente determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, tenendo conto della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato.

4. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi importati dei prodotti di cui agli allegati I, II, III e IV, rilevati sui loro mercati o nei loro porti. Tali prezzi corrispondono al valore in dogana dei prodotti di cui trattasi.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la fissazione dei prezzi di riferimento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Capo 3. Misure di salvaguardia

Art. 30

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, possono essere applicate agli scambi con i paesi terzi misure appropriate, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicate ed attuate a norma delle procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3285/94(14).

Titolo VI. Disposizioni generali

Art. 31

Qualora, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento tali da mettere in pericolo il conseguimento di alcuni degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato e qualora tale situazione possa persistere, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Art. 33

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.

Art. 34

1.

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento; a tal fine predispongono i necessari sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, ne curano la manutenzione operativa e si fanno carico dei costi che ne derivano.

I sistemi di cui al primo comma sono parzialmente a carico del bilancio comunitario.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione delle spese imputabili al bilancio comunitario, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Art. 35

1. Le spese connesse ai pagamenti previsti dal presente regolamento sono considerate relative alle misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2. Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Art. 36

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e o prevenire e reprimere le frodi. A tal fine:

— procedono regolarmente a controlli presso i beneficiari degli aiuti finanziari;

— qualora risulti opportuno procedere a determinate operazioni di controllo per sondaggio, si accertano, basandosi su un'analisi dei rischi, che la frequenza e le modalità dei controlli siano adeguate, sull'intero territorio nazionale, alla misura che costituisce oggetto dei controlli stessi, e che questi ultimi siano sufficienti, tenuto conto del volume di prodotti commercializzati o detenuti ai fini della commercializzazione.

Art. 38

1. La Commissione è assista dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito denominato il "comitato".

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CEE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 39

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Art. 40

Nell'applicare il presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

Art. 41

Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione dei risultati conseguiti con l'applicazione del presente regolamento.

Art. 42

1. I regolamenti (CEE) n. 3759/92, (CEE) n. 105/76 e (CEE) n. 1772/82 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2001.

2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 3759/92 devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato VIII.

Art. 43

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001, ad eccezione dell'articolo 4, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (2) Parere espresso il 2 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (9) Regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62). Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62). (12) Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21). (13) Regolamento n. 2406/96 del Consiglio, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/97 della Commissione (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8). (14) Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).