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Sez. 5, Sentenza n. 1415 del 15/12/1967 Ud. (dep. 27/01/1968) Rv. 106603 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IN GENERE -RINVIO AD UDIENZA FISSA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - MANCATA NOTIFICA DI NUOVO DECRETO DI CITAZIONE -GIUDIZIO CELEBRATO NELLA CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - NULLITA -PRESENZA ALLA PRECEDENTE UDIENZA DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO -IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106603-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IN GENERE -RINVIO AD UDIENZA FISSA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - MANCATA NOTIFICA DI NUOVO DECRETO DI CITAZIONE -GIUDIZIO CELEBRATO NELLA CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - NULLITA -PRESENZA ALLA PRECEDENTE UDIENZA DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO -IRRILEVANZA.*

Qualora in una prima udienza il giudice, nella non comparsa dell'imputato, ritenga, sulla base di un certificato medico prodotto dal difensore, la sussistenza del legittimo impedimento e rinvii il processo ad una prossima udienza fissa, e nullo il successivo giudizio celebrato nella ritenuta contumacia dell'imputato non comparso, cui non sia stato notificato un nuovo decreto di citazione. Invero il differimento ad udienza fissa rappresenta un vero e proprio rinvio del processo, inteso in senso tecnico e regolato dall'art.432 cod.proc.pen., e non invece una semplice sospensione, regolata dall'art.431. Cio, perche non puo sospendersi e proseguirsi un giudizio che non ha mai avuto un formale e regolare inizio. Ne puo avere alcuna Rilevanza il fatto che nella prima udienza, nella quale fu concesso il rinvio del processo, sia stato presente il difensore dell'imputato, giacche, non essendo stata in detta udienza dichiarata la contumacia dello stesso imputato, il suo difensore non ne aveva la rappresentanza a norma dell'art.499 ultimo comma cod.proc.pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)