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Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 04/12/1971 (Rv. 355141 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATO APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355141-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATO APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Nel ricorso per Cassazione sono inammissibili motivi che concernono ragioni di fatto e di diritto espresse nella sentenza di primo grado e contro le quali non sia stata mossa censura alcuna in grado di appello. (V 2393'70, mass n 348634; 35'69, mass n 337844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)