Sez. 6, Sentenza n. 6567 del 15/05/1998 Ud. (dep. 04/06/1998) Rv. 210901 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE | Termine per la proposizione - Intempestività - Prova - È a carico di chi la eccepisce.
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE
La prova della intempestività della querela deve essere data dal querelato e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Nella specie, la Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva giudicato intempestiva la querela relativamente al reato di sottrazione del compendio pignorato, di cui all'art. 388, comma quarto, c.p., sulla base delle presunzioni - ritenute infondate dai giudici di legittimità - che il difensore del creditore-querelante avesse ricevuto la notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza di vendita nel procedimento esecutivo e che ne avesse tempestivamente informato il proprio assistito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)