Sez. U, Sentenza n. 9216 del 10/06/2003 (Rv. 564089 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Avvocato svolgente funzioni di magistrato onorario - Rispetto dei doveri inerenti a tali funzioni e delle norme sull'incompatibilità - Obbligo ex art. 53, n. 2, del codice deontologico - Conseguenze - Violazione del dovere di astensione ex art. 51 cod. proc. civ. - Sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio dell'ordine - Legittimità - Violazione del principio dell'indipendenza della magistratura - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, l'art. 53, n. 2, del codice deontologico (approvato dal Consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997), secondo il quale l'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sull'incompatibilità, rende esplicita l'intenzione dell'ordine professionale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di considerare l'avvocato chiamato a svolgere le suddette funzioni comunque soggetto, oltre che all'obbligo di rispettare i doveri nascenti da tali funzioni, anche all'osservanza delle regole di deontologia della professione forense. Pertanto, la decisione del Consiglio dell'ordine che infligga una sanzione disciplinare ad un avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario, per violazione del dovere di astensione, ai sensi del citato art. 53 del codice deontologico in relazione all'art. 51, ultimo comma, cod. proc. civ., non viola il principio di indipendenza della magistratura, sancito dall'art. 104 Cost., essendo diretta a sanzionare un comportamento tenuto da un avvocato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 104, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)