Sez. 2, Sentenza n. 590 del 08/01/1988 Ud. (dep. 20/01/1989) Rv. 180208 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - DIFFERENZE - COMPATIBILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - DIFFERENZE - COMPATIBILITÀ.*
Non vi è incompatibilità tra la particolare tenuità del fatto che integra gli estremi dell'ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. e la speciale tenuità del danno di cui allo art. 62 n. 4 cod. pen. avendo le due ipotesi un campo di applicazione differenziato: quello di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. riguarda l'insieme di tutti gli elementi del fatto, mentre nella circostanza dell'art. 62 n. 4 assume rilievo solo il profilo patrimoniale delle cose ricevute. (Conf mass n 168542).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)