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Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 21/07/1981 (Rv. 415433 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - RICONOSCIMENTO COMPIUTO FUORI DELLE IPOTESI IN CUI ERA AMMESSO A NORMA DEL PREVIGENTE ART 252 COD CIV, MA NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA PREVISTE DALLA SOPRAVVENUTA LEGGE N 151 DEL 1975 - VALIDITA ED EFFICACIA ANCHE IN ORDINE ALLE SUCCESSIONI APERTE PRECEDENTEMENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415433-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - RICONOSCIMENTO COMPIUTO FUORI DELLE IPOTESI IN CUI ERA AMMESSO A NORMA DEL PREVIGENTE ART 252 COD CIV, MA NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA PREVISTE DALLA SOPRAVVENUTA LEGGE N 151 DEL 1975 - VALIDITA ED EFFICACIA ANCHE IN ORDINE ALLE SUCCESSIONI APERTE PRECEDENTEMENTE - LIMITI.*

Il riconoscimento di figli naturali compiuto fuori delle ipotesi in cui era ammesso a norma del previgente art 252 cod civ, ma nelle condizioni di ammissibilita ampliate dalla sopravvenuta legge 19 maggio 1975 n 151 e valido ed efficace e vale anche agli effetti delle successioni aperte precedentemente (artt 230, comma secondo e terzo della legge citata), tranne che ricorra una delle condizioni negative (giudicato di esclusione dei diritti successori, contratto definitorio, inutile decorso del triennio dall'apertura della successione) previste nell'art 230, terzo comma, le quali formano oggetto di eccezione in senso proprio del soggetto che lamenta la lesione di diritti quesiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)