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Sez. 4, Sentenza n. 32 del 08/01/1998 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210165 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ | Annullamento del decreto da parte del G.I.P. - Atto abnorme - Ragioni - Ricorribilità per cassazione.
Stato
decisa il 1998-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210165-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ

È abnorme, e quindi ricorribile immediatamente per cassazione, l'atto con cui il G.I.P., rilevata la nullità assoluta dell'udienza preliminare per irregolarità della notifica dell'avviso all'imputato, annulli il proprio decreto che dispone il giudizio, giacché questo non è soggetto ad impugnazione e le questioni di nullità concernenti gli atti preliminari all'udienza devono essere dedotte e sono rilevabili in sede di giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)