Sez. 5 - , Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018 (Rv. 647710 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Rilevanza della condotta della parte ai fini del regolamento delle spese di lite - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)