REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento1,
considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore del pollame sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni norma regolamentare; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;
considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare modo un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme secondo i prodotti;
considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che in particolare nel settore del pollame, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario che si possano adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del pollame implica l'instaurazione, alle frontiere esterne della Comunità, di un regime unico degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione;
considerando che l'applicazione, alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, di prelievi che tengano dell'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale e della necessità di una protezione dell'attività comunitaria di trasformazione, è di massima sufficiente per raggiungere tale scopo;
considerando che è necessario evitare perturbazioni sul mercato della Comunità dovute ad offerte fatte a prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale; che a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e aumentare i prelievi di un ammontare supplementare quando i prezzi d'offerta franco frontiera siano inferiori a detti prezzi;
considerando che la possibilità di accordare all'esportazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del pollame; che, per offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni, è opportuno prevedere la possibilità di una fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame;
considerando che, come complemento al sistema sopra indicato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare totalmente o in parte, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo;
considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prelievi può, in circostanze eccezionali, rivelarsi insufficiente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti saranno stati eliminati, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che è necessario prevedere la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato, destinati a rimediare alla situazione;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro di un comitato di gestione;
considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del pollame;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune2, modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/723,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA