Sez. 5, Sentenza n. 290 del 18/03/1968 Ud. (dep. 15/06/1968) Rv. 108326 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE -NULLITA INSANABILI IN GENERE -RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - LIMITI - GIUDIZIO DI RINVIO - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE -NULLITA INSANABILI IN GENERE -RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - LIMITI - GIUDIZIO DI RINVIO - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*
Le nullita anche assolute, determinatesi in un giudizio che si e concluso con una pronuncia della Cassazione, non sono rilevabili nel giudizio di rinvio, stante l'assoluta inoppugnabilita di tutte le pronunce della suprema Corte. (nella specie e stato escluso che il giudice di rinvio - cui il giudizio era stato rimesso per la Determinazione della pena con riguardo alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato compiuta dalla SC - potesse esaminare le eccezioni di nullita verificatesi nel primo giudizio di appello svoltosi nella causa e la violazione di legge per mancata assoluzione dell'imputato perche il fatto non e preveduto dalla legge come reato o per non avervi concorso). (V. 107003, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)