Sez. 1 - , Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018 (Rv. 651882 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente bancario - Azione per la ripetizione dell’indebito proposta dal correntista - Ricostruzione dell’intero andamento del rapporto - Necessità - Onere della prova a carico del correntista - Sussiste - Incompletezza degli estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perchè ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)