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Sez. 3, Sentenza n. 7262 del 02/07/1991 (Rv. 472879 - 01)

Risarcimento del danno - In genere | Postumi permanenti di un fatto lesivo - Incidenti sulla vita di relazione - Conseguenze - Risarcimento del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472879-01

Risarcimento del danno - In genere

I postumi permanenti di un fatto lesivo, specie se di carattere estetico, in quanto incidono in modo negativo sulla vita di relazione, possono essere considerati fonte di danno, che consiste nella alterazione, in senso peggiorativo, della capacità psico-fisica del soggetto, cui si ricollegano conseguenze negative nell'esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa, e, in sostanza, implica una menomazione della cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti nei rapporti sociali ed economici, limitandone le possibilità di espansione e di affermazione sia nel campo professionale che in quello extralavorativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)