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Sez. 1, Sentenza n. 8429 del 21/06/2000 (Rv. 537871 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Sopravvenienza rispetto alla sentenza impugnata con ricorso per cassazione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione di parte - Esclusione - Rimedio ex art. 395 cod. proc. civ. - Esperibilità.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537871-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Ogni sentenza passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, ma in altro processo, costituisce giudicato esterno, ed alla sua rilevabilità, d'ufficio o su eccezione di parte, osta il divieto di produrre, in sede di legittimità, documenti che non attengano alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il giudicato sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve esser fatto valere con l'apposito mezzo di cui all'art. 395 n. 5 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)