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Sez. U, Sentenza n. 3068 del 26/05/1979 (Rv. 399422 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTI DI LAVORO TRA L'ANAS ED I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1979-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399422-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTI DI LAVORO TRA L'ANAS ED I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

I rapporti di lavoro dell'ANAS (azienda nazionale autonoma delle strade) con i lavoratori assunti ed inseriti nella sua organizzazione pubblicistica per l'espletamento di prestazioni al fine del perseguimento degli interessi di ordine generale e pubblicistico nel settore delle costruzioni stradali ed autostradali, hanno natura di rapporti di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad essi inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 10/02/1977 num. 19 CORTE COST., Legge 06/04/1977 num. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)