Sez. L, Sentenza n. 814 del 29/01/1988 (Rv. 457213 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVAMENTE AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - ART. 3 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVAMENTE AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - ART. 3 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile) - che preclude la liquidazione dell'assegno d'Invalidità e della pensione d'inabilità agli assicurati "che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile" - non è applicabile nel caso di domanda di pensione d'Invalidità proposta prima dell'entrata in vigore della legge (primo luglio 1984), dovendo la retroattività di detta norma escludersi non soltanto in virtù della generale disposizione transitoria di cui all'art. 12 della stessa legge, ma anche in virtù del suo tenore letterale e della sua ratio, nonché dei principi generali in materia di successione di leggi e di quelli desumibili nella speciale materia previdenziale. (V 5486/87, mass n 454027).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 3 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)