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Sez. L, Sentenza n. 7346 del 10/12/1986 (Rv. 449403 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - CONTENZIOSO DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - ASSUNZIONI DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELLE CONTROPARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449403-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - CONTENZIOSO DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - ASSUNZIONI DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELLE CONTROPARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di assunzione da parte dell'Avvocatura dello stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito con legge n. 331 del 1981) nonché da successivi provvedimenti legislativi, essendo stabilita esclusivamente in favore del ministero del tesoro affinché l'Avvocatura dello stato possa procedere all'assunzione dei numerosi processi in corso, non opera anche per le controparti, rispetto alle quali, pertanto, nei giudizi d'appello contro esse instaurati dal detto ministero, non comporta la protrazione del termine per la loro Costituzione in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1981 num. 678 art. 5 CORTE COST., Legge 26/01/1982 num. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1982 num. 109, Legge 21/05/1982 num. 275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)