Sez. 1, Sentenza n. 7437 del 06/10/1987 (Rv. 455429 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE - DISCIPLINA - PREVISTA DALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 865/1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE - DISCIPLINA - PREVISTA DALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 865/1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'art. 19 della legge medesima, il quale fa decorrere il termine di trenta giorni, per l'opposizione giudiziaria avverso la stima definitiva dell'indennità compiuta in Sede amministrativa, dalla data dell'inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia dell'avviso del deposito della relazione dello ufficio tecnico erariale, trova applicazione nell'ipotesi normale in cui il decreto di espropriazione precede la suddetta relazione. Qualora, invece, il decreto stesso, per anomalia del procedimento amministrativo, intervenga successivamente a quella relazione ed alla sua pubblicità, l'indicato termine non può decorrere che dalla data della notificazione all'espropriato del decreto, in quanto solo da tale momento la stima in Sede amministrativa acquista giuridica efficacia ed insorge il diritto dell'espropriato al conseguimento del giusto indennizzo. (Conf 7055/82, mass n 424723).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)