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Sez. L, Sentenza n. 484 del 24/01/1986 (Rv. 444081 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO CONSEGUENTE DI RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI TECNICHE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DEL DISSENSO E DELLA SUPERFLUITÀ DI UNA NUOVA CONSULENZA - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444081-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO CONSEGUENTE DI RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI TECNICHE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DEL DISSENSO E DELLA SUPERFLUITÀ DI UNA NUOVA CONSULENZA - OBBLIGATORIETÀ.*

Nella controversia in tema di pensione d'Invalidità, il giudice di appello non è tenuto a seguire le conclusioni del consulente di primo grado né, dissentendo da tali conclusioni, a disporre necessariamente la rinnovazione delle indagini tecniche, salvo peraltro l'Obbligo di fornire adeguata motivazione del suo dissenso e del suo convincimento circa la superfluità di una nuova consulenza. (V 3272/82, mass n 421233).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)