Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Sezione II. Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista
Art. 119 Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata
1. Fatto salvo l'articolo 21 bis, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.
2. Se una filiazione che è un ente non è inclusa nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la filiazione possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza su tale filiazione.
3. Gli Stati membri consentono alle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di chiedere alle filiazioni di un ente, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista non comprese nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 122. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni stabilite in tale articolo.
Art. 120 Vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista
1. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la direttiva 2002/87/CE.
2. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE e l'AEAP delle decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.
4.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, tramite il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) 1095/2010, elaborano orientamenti intesi a far convergere le prassi di vigilanza e, entro tre anni dall'adozione di tali orientamenti, elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione allo stesso scopo.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Art. 121 Qualifica degli amministratori
Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza di cui all'articolo 91, paragrafo 1, necessarie per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.
Art. 122 Richieste di informazioni e di ispezioni
1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza su detti enti richiedono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, direttamente oppure per il tramite delle filiazioni che sono enti, di fornire tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su tali filiazioni.
2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura stabilita all'articolo 125. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la filiazione che è un ente, il controllo in loco delle informazioni è effettuata conformemente alla procedura di cui all'articolo 118.
Art. 123 Vigilanza
1. Fatta salva la parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri dispongono che, qualora l'impresa madre di uno o più enti sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza su detti enti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni.
2. Le autorità competenti dispongono che gli enti mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista madre e con le sue filiazioni. Le autorità competenti dispongono che l'ente notifichi tutte le operazioni rilevanti con tali entità diverse dall'operazione di cui all'articolo 394 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali procedure e operazioni rilevanti sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.
Art. 124 Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 3, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente all'articolo 110 e al capo 3.
2.
Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si scambiano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.
Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza dell'articolo 111, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare tale vigilanza a chiedere all'impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle a tali autorità.
3.
Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di società di partecipazione finanziaria mista, di enti finanziari o di società strumentali, la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.
Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 122 tra le autorità competenti, restando inteso che la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 3.
Art. 125 Cooperazione
1.
Qualora un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette ad autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si scambiano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.
Qualora a norma dell'articolo 111 della presente direttiva l'autorità di vigilanza su base consolidata di un gruppo con una società di partecipazione finanziaria mista madre sia diversa dal coordinatore di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza e il coordinatore collaborano ai fini dell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Al fine di agevolare e di rendere efficace la cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il coordinatore concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.
2. Le informazioni ricevute nell’ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034.
3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE e alla Commissione.
Art. 126 Sanzioni
Ai sensi del capo 1, sezione IV, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare le violazioni constatate o le loro cause possano essere applicate a società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo.
Art. 127 Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi
1.
Qualora un ente, la cui impresa madre sia un ente o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111, le autorità competenti valutano se l'ente sia soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati dalla presente direttiva e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
La valutazione è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi entità regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.
2.
La Commissione può chiedere al comitato bancario europeo di fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo riguardo agli enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo. Il comitato bancario europeo riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione. L'ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell'esecuzione di detti compiti, tra l'altro valutando anche l'opportunità di aggiornare dette indicazioni.
L'autorità competente che effettua la valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di tali indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l'ABE prima di adottare una decisione.
3.
In mancanza di tale vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano mutatis mutandis all'ente la presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti.
Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.
In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale nell'Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o alla posizione consolidata degli enti di tale società di partecipazione finanziaria mista.
Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.
Capo 4. Riserve di capitale
Sezione I. Riserve
Art. 128 Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
1) "riserva di conservazione del capitale", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129;
2) "riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130;
3) "riserva per i G-SII", i fondi propri che sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 4;
4) "riserva per gli O-SII", i fondi propri che possono essere tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 5;
5) "riserva di capitale a fronte del rischio sistemico", i fondi propri che l'ente è o può essere tenuto a detenere conformemente all'articolo 133;
6) "requisito combinato di riserva di capitale", l'importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:
a) della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente;
b) della riserva per i G-SII;
c) della riserva per gli O-SII;
d) della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
7) "coefficiente anticiclico", il coefficiente che gli enti devono applicare per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e che è fissato conformemente all'articolo 136, all'articolo 137 o da un'autorità pertinente di un paese terzo, a seconda del caso;
8) "ente autorizzato a livello nazionale", un ente che sia stato autorizzato nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il coefficiente anticiclico;
9) "indicatore di riferimento per la riserva", l'indicatore di riferimento della riserva calcolato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo uno dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, per soddisfare i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104 bis della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare uno degli elementi del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale per rispettare altri elementi applicabili del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo per rispettare le componenti basate sul rischio dei requisiti stabiliti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE.
Art. 129 Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale
1. Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare uno dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1 pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.
2.
3.
4.
5. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.
Art. 130 Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
1. Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici, calcolati conformemente all'articolo 140 della presente direttiva su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.
2.
3.
4.
5. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.
Art. 131 Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica
1.
Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'individuazione, su base consolidata, dei G-SII e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (O-SII), che sono stati autorizzati nell'ambito della rispettiva giurisdizione. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una autorità.
I G-SII possono essere:
a) un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; o
b) un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Gli O-SII possono essere un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, da un ente impresa madre in uno Stato membro, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione mista madre in uno Stato membro.
2.
Il metodo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:
a) dimensioni del gruppo;
b) interconnessione del gruppo con il sistema finanziario;
c) sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo;
d) complessità del gruppo;
e) attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un paese terzo.
Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili.
La metodologia produce un punteggio complessivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, consentendo di identificare e assegnare i G-SII a una sottocategoria come descritto al paragrafo 9.
2 bis.
Un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:
a) le categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo;
b) attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio20.
Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili. Per le categorie di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli indicatori sono gli stessi degli indicatori corrispondenti determinati a norma del paragrafo 2.
Il metodo aggiuntivo di individuazione produce un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, sulla base del quale le autorità competenti o le autorità designate possono adottare una delle misure di cui al paragrafo 10, lettera c).
3.
Gli O-SII sono individuati conformemente al paragrafo 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei criteri seguenti:
a) dimensioni;
b) rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente;
c) significatività delle attività transfrontaliere;
d) interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario.
Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto dei quadri internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.
Dopo aver consultato il CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 in merito alla metodologia appropriata per la progettazione e la calibrazione dei coefficienti della riserva per gli O-SII.
4. Ciascun G-SII mantiene, su base consolidata, una riserva per i G-SII che corrisponde alla sottocategoria cui è assegnato il G-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.
5. L'autorità competente o l'autorità designata può chiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di detenere una riserva per gli O-SII fino al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.
5 bis.
Fatta salva l'autorizzazione della Commissione di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII superiore al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro tre mesi dalla trasmissione da parte del CERS della notifica di cui al paragrafo 7 alla Commissione, quest'ultima, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale dell'O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso che formino o creino un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, adotta un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad adottare la misura proposta.
6. Nel richiedere che sia detenuta una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
a) la riserva per gli O-SII non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti dello stesso o dell'Unione nel suo insieme, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
b) la riserva per gli O-SII deve essere riesaminata almeno una volta l'anno dall'autorità competente o dall'autorità designata.
7. Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata informa il CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5 e informa il CERS tre mesi prima della pubblicazione della decisione dell'autorità competente o dell'autorità designata di cui al paragrafo 5 bis. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:
a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva per gli O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
b) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva per gli O-SII sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
c) il coefficiente della riserva per gli O-SII che lo Stato membro desidera fissare.
8. Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE e soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica su base individuale o subconsolidata per l'O-SII non supera l'importo inferiore tra:
a) la somma del coefficiente più elevato della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
b) il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o il coefficiente che la Commissione ha autorizzato ad applicare al gruppo su base consolidata a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo.
9. I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottocategorie sono determinati mediante i punteggi ricavati conformemente alla metodologia di individuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria cinque e di eventuali sottocategorie supplementari più elevate. Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli di almeno lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento.
10. Fatti salvi i paragrafi 1 e 9 e sulla base delle sottocategorie e dei punteggi soglia di cui al paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:
a) riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;
b) assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo di cui al paragrafo 2 inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII;
c) tenendo conto del meccanismo di risoluzione unico, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 2 bis, riassegnare un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa.
11.
12.
L'autorità competente o l'autorità designata comunica al CERS le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato. La notifica motiva in modo esauriente l'esercizio o meno del giudizio di vigilanza in conformità del paragrafo 10, lettere a), b) e c). Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione e all'ABE e pubblica le loro denominazioni. Le autorità competenti o le autorità designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.
L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente o l'autorità designata pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.
13.
14. Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, a una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII, si applica la riserva più elevata.
15.
Qualora un ente sia soggetto a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente all'articolo 133, tale riserva si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente al presente articolo.
Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafi 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.
16.
17.
18.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo, le metodologie secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente o un gruppo di enti guidati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 132 Segnalazioni
Art. 133 Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
1. Ogni Stato membro può introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.
2. Gli enti calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (BSR) come segue: BSRrTETi riEi in cui:
BSR= la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
rT= il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;
ET= l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i= l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5;
ri= il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i; e
Ei= l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano un'autorità responsabile della fissazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della definizione delle esposizioni e sottoinsiemi di enti a cui essa si applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente o designata pertinente, a seconda dei casi, può chiedere agli enti di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico di capitale primario di classe 1 calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento a:
a) tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva;
b) le seguenti esposizioni settoriali situate nello Stato membro che fissa tale riserva:
i) tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;
ii) tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;
iii) tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii);
iv) tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i);
c) tutte le esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 12 e 15;
d) le esposizioni settoriali di cui alla lettera b) del presente paragrafo situate in altri Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134;
e) le esposizioni situate in paesi terzi;
f) i sottoinsiemi di una delle categorie di esposizione di cui alla lettera b).
6. Entro il 30 giugno 2020 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui pertinenti sottoinsiemi di esposizione a cui l'autorità competente o l'autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità del paragrafo 5, lettera f), del presente articolo.
7. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni, o a un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, di tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissata secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di enti e di esposizioni possono essere introdotti obblighi differenti. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non riguarda rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.
8. Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
a) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;
b) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata;
c) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.
9.
L'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, comunica la decisione al CERS prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.
Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata trasmette la notifica anche alle autorità di tale Stato membro.
Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa anche il CERS che, a sua volta, trasmette senza indugio tale notifica alle autorità di vigilanza di tali paesi terzi.
Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:
a) il rischio macroprudenziale o sistemico nello Stato membro;
b) le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
e) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, intende imporre e le esposizioni cui si applicano tali coefficienti nonché gli enti soggetti a tali coefficienti;
f) laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui l'autorità ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva per gli O-SII di cui all'articolo 131.
Se la decisione di fissare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dà luogo a una diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente di riserva fissato in precedenza, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo al presente paragrafo.
10.
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico non dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa il CERS conformemente al paragrafo 9 un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia del 3 %.
11.
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 il parere della Commissione. La Commissione fornisce il suo parere entro un mese dal ricevimento della notifica.
In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.
Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata richiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 una raccomandazione da parte della Commissione e del CERS.
La Commissione e il CERS forniscono la rispettiva raccomandazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica.
Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.
a)
e)
f)
12.
Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
13.
Ogni autorità competente o autorità designata, a seconda dei casi, comunica la fissazione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:
a) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
b) gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
c) le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
d) le ragioni della fissazione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
e) la data a decorrere dalla quale gli enti applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e
f) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
Ove la pubblicazione dell'informazione di cui alla lettera d) del primo comma potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, tale informazione non è inserita nella pubblicazione.
14.
Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.
Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.
16.
17.
15. Qualora l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, decida di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in base alle esposizioni situate in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione, a meno che essa non sia fissata per riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134.
Art. 134 Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
1. Altri Stati membri possono riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.
2. Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale a norma del paragrafo 1, essi informano il CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro che fissa tale coefficiente.
3. Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma del paragrafo 1, uno Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale coefficiente conformemente all'articolo 133, paragrafi 9 e 13.
4. Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicata conformemente all'articolo 133, a condizione che le riserve facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica esclusivamente la riserva più elevata.
5. Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133 della presente direttiva può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
Sezione II. Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica
Art. 135 Orientamento del CERS sulla fissazione dei coefficienti anticiclici
1. Il CERS può formulare, mediante raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, orientamento per le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, sulla fissazione dei coefficienti anticiclici, tra l'altro sugli aspetti seguenti:
a) principi destinati a guidare le autorità designate nel giudicare il coefficiente anticiclico appropriato, a garantire che le autorità adottino un approccio sano ai cicli macroeconomici pertinenti e a promuovere un processo decisionale efficace e coerente nei diversi Stati membri;
b) orientamento generale:
i) sulla misura e il calcolo della deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo (PIL);
ii) sul calcolo degli indicatori di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2;
c) orientamento sulle variabili che indicano un'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito nel sistema finanziario, segnatamente il relativo rapporto credito/PIL e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo, e su altri fattori rilevanti, tra cui il trattamento degli sviluppi economici nei singoli comparti dell'economia, che dovrebbero guidare le decisioni delle autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato a norma dell'articolo 136;
d) orientamento sulle variabili, tra cui criteri qualitativi, che indicano che la riserva di capitale dovrebbe essere detenuta, ridotta o completamente soppressa.
2. Qualora formuli una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS tiene debitamente conto delle differenze tra gli Stati membri e in particolare delle specificità degli Stati membri con piccole economie aperte.
3. Quando ha emanato una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS è tenuto a riesaminarla e ad aggiornarla, se necessario, alla luce delle esperienze maturate in materia di fissazione delle riserve di capitale ai sensi della presente direttiva o degli sviluppi nelle pratiche prassi concordate a livello internazionale.
Art. 136 Fissazione dei coefficienti anticiclici
1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico ("autorità designata") con il compito di fissare il coefficiente anticiclico dello Stato membro.
2. Ogni autorità designata calcola per ogni trimestre un indicatore di riferimento che essa utilizza come parametro ai fini della fissazione del coefficiente anticiclico conformemente al paragrafo 3. L' indicatore di riferimento riflette, in modo attendibile, il ciclo del credito e i rischi risultanti da una crescita eccessiva del credito nello Stato membro e tiene debitamente conto delle specificità dell'economia nazionale. Esso si basa sulla deviazione del rapporto credito/PIL dalla tendenza di lungo periodo, tenendo conto tra l'altro:
a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nell'ambito della loro giurisdizione e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito concesso nello Stato membro e PIL;
b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b).
3. Le autorità designate valutano trimestralmente l'intensità del rischio sistemico ciclico e l'adeguatezza del coefficiente anticiclico per il proprio Stato membro e, ove necessario, fissano o adeguano il coefficiente anticiclico. Nel fare ciò, ogni autorità designata tiene conto:
a) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e di eventuali raccomandazioni emanate dal CERS relativamente alla fissazione del coefficiente;
c) di altre variabili che le autorità designate considerano rilevanti per affrontare il rischio sistemico ciclico.
4. Il coefficiente anticiclico, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti che hanno esposizioni creditizie in detto Stato membro, è compreso tra lo 0 % e il 2,5 %, calibrato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali. Se giustificato sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità designata può fissare un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di cui all'articolo 140, paragrafo 2, della presente direttiva.
5. Quando un'autorità designata fissa per la prima volta il coefficiente anticiclico sopra lo zero o quando, successivamente, un'autorità designata aumenta il tasso coefficiente anticiclico prevalente, essa decide anche la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente. Tale data non è posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui l'aumento è stato comunicato conformemente al paragrafo 7. Se la data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione dell'aumento, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali.
6. Se un'autorità designata riduce il coefficiente anticiclico, sia esso riportato o no a zero, essa decide anche un periodo indicativo nel quale non sono previsti aumenti. Tuttavia, il periodo indicativo non è vincolante per l'autorità designata.
7.
Ogni autorità designata pubblica trimestralmente sul suo sito web almeno le seguenti informazioni:
a) il coefficiente anticiclico applicabile;
b) il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
c) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
d) la motivazione di tale coefficiente;
e) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti applicano tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;
f) se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;
g) in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo;
Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della pubblicazione.
Le autorità designate notificano al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico e le informazioni necessarie di cui alle lettere da a) a g) del primo comma. Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.
Art. 137 Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5 %
1. Se un'autorità designata, conformemente all'articolo 136, paragrafo 4, o se un'autorità pertinente di un paese terzo ha fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le altre autorità designate possono riconoscere tale coefficiente ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale delle loro riserve di capitale anticicliche specifiche.
2. Se un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riconosce un coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, essa comunica il riconoscimento mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:
a) il coefficiente anticiclico applicabile;
b) lo Stato membro o i paesi terzi cui si applica;
c) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati nello Stato membro dell'autorità designata devono applicare il coefficiente incrementato per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.
Art. 138 Raccomandazione del CERS sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi
Il CERS può, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, emettere una raccomandazione per le autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato per le esposizioni verso un paese terzo nei casi in cui:
a) il coefficiente anticiclico non è stato fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo ("autorità pertinente del paese terzo") per un paese terzo nei confronti del quale uno o più enti dell'Unione hanno esposizioni creditizie;
b) il CERS ritiene che il coefficiente anticiclico fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo per il paese terzo interessato non è sufficiente a proteggere in modo adeguato gli enti dell'Unione dai rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese, o un'autorità designata notifica al CERS di ritenere il coefficiente non adeguato a tal fine.
Art. 139 Decisione da parte delle autorità designate sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi
1. Il presente articolo si applica indipendentemente dal fatto che il CERS abbia emanato una raccomandazione alle autorità designate di cui all'articolo 138.
2. Nelle circostanze di cui all'articolo 138, lettera a), le autorità designate possono fissare il coefficiente anticiclico che gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare ai fini del calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico.
3.
Se l'autorità pertinente del paese terzo ha fissato e pubblicato il coefficiente anticiclico per il paese terzo, un'autorità designata può fissare un coefficiente diverso per tale paese terzo ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale del loro coefficiente anticiclico specifico qualora si ritenga ragionevolmente che il coefficiente fissato dall'autorità pertinente del paese terzo non sia sufficiente a proteggere in modo adeguato tali enti contro i rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese.
Nell'esercitare la facoltà di cui al primo comma, un'autorità designata non fissa un coefficiente anticiclico inferiore al livello fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, a meno che detto coefficiente non superi il 2,5 %, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 degli enti che hanno esposizioni creditizie in tale paese terzo.
Al fine di conseguire la coerenza nella fissazione dei coefficienti per i paesi terzi, il CERS può fornire raccomandazioni in merito a tale fissazione.
4. Quando un'autorità designata stabilisce un coefficiente anticiclico per un paese terzo a norma del paragrafo 2 o 3 che aumenta il coefficiente anticiclico applicabile esistente, tale autorità decide la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare tale coefficiente ai fini del calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico. Tale data non può essere posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui il coefficiente è comunicato conformemente al paragrafo 5. Se tale data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione della fissazione, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali.
5. Le autorità designate pubblicano ogni coefficiente anticiclico fissato per un paese terzo conformemente al paragrafo 2 o 3 sui loro siti web, e includono le informazioni seguenti:
a) il coefficiente anticiclico e il paese terzo a cui si applica;
b) la motivazione del coefficiente;
c) se il coefficiente è superiore a zero per la prima volta o viene aumentato, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione a norma del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.