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Sez. 4, Sentenza n. 6636 del 19/12/1984 Ud. (dep. 16/07/1984) Rv. 165324 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - NOZIONE - FATTISPECIE: TEMPO NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165324-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - NOZIONE - FATTISPECIE: TEMPO NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE.*

L'individuazione della legge più favorevole al reo, nell'ipotesi di successione normativa, va fatta non in astratto, ma in concreto riferimento ai singoli effetti che dalla norma derivano. Pertanto se, ai fini della Determinazione del tempo occorrente per la prescrizione del reato, la legge dell'epoca del commesso reato produce effetti più favorevoli per il reo (minor tempo occorrente per l'Estinzione del reato) dello "jus superveniens", è la prima e non la successiva che deve trovar applicazione. (Conf mass n 141023; (Conf mass n 089651).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)