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Sez. 3, Sentenza n. 28337 del 30/04/2003 Cc. (dep. 02/07/2003) Rv. 225590 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. davanti allo stesso giudice - Significato di stesso ufficio giudiziario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225590-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

Il disposto dell'art. 667 cod. proc. pen. - secondo cui contro le ordinanze emanate de plano dal giudice dell'esecuzione, il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice - deve essere inteso nel senso che tale opposizione va proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario e non già davanti allo stesso giudice inteso come persona fisica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)