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Sez. L, Sentenza n. 4197 del 16/07/1985 (Rv. 441696 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 92 DEL 1979 - ATTIVITÀ DI INCREMENTO DELLO SVILUPPO DELLA SELVAGGINA E DELLA CACCIA - CARATTERE AGRICOLO - ESCLUSIONE - GUARDIACACCIA DIPENDENTI DA UNA RISERVA DI CACCIA - OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL SETTORE DELL'INDUSTRIA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441696-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 92 DEL 1979 - ATTIVITÀ DI INCREMENTO DELLO SVILUPPO DELLA SELVAGGINA E DELLA CACCIA - CARATTERE AGRICOLO - ESCLUSIONE - GUARDIACACCIA DIPENDENTI DA UNA RISERVA DI CACCIA - OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL SETTORE DELL'INDUSTRIA - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Prima dell'entrata in vigore della legge 31 marzo 1979 n. 92, il cui art. 6, lett. C), ha incluso, irretroattivamente, tra le attività agricole, quella diretta alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'Esercizio della caccia, l'attività diretta ad incrementare lo sviluppo della selvaggina e della caccia, ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non poteva essere considerata agricola, non rientrando l'incremento della selvaggina, di per sè ed ancor meno se finalizzato a favorire la caccia, nel concetto di allevamento del bestiame; conseguentemente, i guardiacaccia dipendenti da una riserva di caccia erano soggetti all'Obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, nn. 24 e 26, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, salvo - secondo l'eccezione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo - il caso di riserva gestita da imprenditore agricolo. (Conf 1895/80, mass n 405509, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Legge 31/03/1979 num. 92 art. 6 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)