Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449
Art. 45 Giudice di sorveglianza
1. Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice e' annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
2. Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
3. In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
4. L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza e' revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.
Art. 46 Costituzione delle sezioni
1. Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu' sezioni.
2. Nei tribunali costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
3. A ciascuna sezione nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
4. In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 un presidente di sezione dirige la sezione dei giudici singoli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari.
Negli altri tribunali l'organizzazione del lavoro e' attribuita al piu' anziano dei giudici predetti.
Art. 47 Presidenza delle sezioni
1. Nei tribunali costituiti in sezioni il presidente del tribunale ordinario presiede la sezione prima; le altre sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
2. Il presidente del tribunale ordinario puo' presiedere qualsiasi altra sezione.
Art. 48 Composizione dell'organo giudicante
1. In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti. In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:
1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
7) nei giudizi di responsabilita' da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle societa', nelle mutue assicuratrici e societa' cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;
8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
2. Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.
3. Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio.
Sezione II. Del tribunale per i minorenni
Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale ordinario per i minorenni
1. In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un tribunale ordinario per i minorenni.
2. Il tribunale ordinario per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
Art. 50 Composizione del Tribunale ordinario per i minorenni
1. Il Tribunale ordinario per i minorenni e' composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali e' conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale ordinario per i minorenni. Possono anche essere nominati due o piu' supplenti.
2. Gli esperti del Tribunale ordinario per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.
Art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari
1. In ogni tribunale per i minorenni uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari.
L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano.
2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.
Art. 51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per i minorenni
1. Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale ordinario per i minorenni.
2. Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore del Re Imperatore, puo', con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale ordinario per i minorenni.
Capo IV. Della corte di appello.
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 52 Sede della corte di appello
1. La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.
Art. 53 Funzioni e attribuzioni della corte di appello
1. La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale e dai pretori in materia penale;
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.
Art. 54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
1. Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
2. Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 46, in quanto applicabile.
3. Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione che funziona da magistratura del lavoro, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche.
Art. 55 Magistrati della corte di appello
1. Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e puo' presiedere anche le altre sezioni.
2. Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
3. I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
Art. 56 Costituzione del collegio giudicante
1. La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449
Art. 58 Sezione per i minorenni
1. Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
2. La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
3. Agli esperti della sezione per i minorenni e' conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi e' applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.
4. Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
Art. 59 Sezioni distaccate di corte d'appello
1. Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
2. Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
3. Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.
Sezione II. Della corte di assise
Art. 60 Sedi di corte di assise
1. In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o piu' corti di assise.
2. Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformita' della tabella D annessa al presente ordinamento.
3. Per uno stesso circolo possono essere costituite anche piu' corti di assise.
4. Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.
Art. 61 Costituzione della corte di assise
1. La corte di assise e' composta:
a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale ordinario;
c) da cinque assessori.
2. Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
3. I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre piu' corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.
Art. 62 Grado onorario degli assessori
1. Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Sezione III. Della magistratura del lavoro
Art. 63 Costituzione della magistratura del lavoro
1. Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalita' stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.
2. La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, e' integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.