Sez. 6, Sentenza n. 2725 del 23/01/1997 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207169 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Professioni sanitarie - Odontotecnico - Divieto di qualunque rapporto con il paziente - esame della bocca - Divieto.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
In virtù dell'art. 11 R.D. n. 1334 del 1928 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, all'odontotecnico è vietato qualsiasi rapporto diretto con il paziente. Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 348 cod. pen. il comportamento dell'odontotecnico che ispezioni il cavo orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)