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Sez. 1, Sentenza n. 12169 del 10/12/1993 (Rv. 484662 - 01)

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Conferimento del mandato "ad litem" - Necessità di tassative espressioni formali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484662-01

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma

Il conferimento del mandato "ad litem", purché rilasciato nei modi di cui all'art. 83 cod. proc. civ. (per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o a calce o margine dell'atto), non richiede tassative espressioni formali, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto sia desumibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà procedurali. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto valida la procura apposta a margine del ricorso per cassazione con la quale il difensore era stato incaricato di "curare" il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)