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Sez. L, Sentenza n. 2642 del 07/10/1974 (Rv. 371101 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - NOZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371101-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - NOZIONE - LIMITI.*

Va qualificato dirigente amministrativo il prestatore di lavoro subordinato che sia preposto all'impresa o ad un ramo o ad un servizio, che abbia poteri di iniziativa e di realizzazione dei fini generali dell'impresa nell'ambito delle direttive di carattere generale dell'imprenditore; che si trovi in stato di supremazia gerarchica. Non e, viceversa, dirigente colui che esplichi mansioni attenendosi a direttive particolari impartite dall'imprenditore, al di fuori di ogni discrezionalita, con soggezione a minuziosi controlli e limitate ad un settore territoriale molto circoscritto rispetto alle dimensioni dell'impresa. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)