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Ordinamento dei Monti di credito su pegno

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 10

1. Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di cessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

2. La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome, e' al portatore e deve essere firmata dal rappresentante legale del Monte, o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio e dal perito.

Art. 11

1. Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere le restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.

2. La precedente disposizione si applica anche agli altri Enti indicati nell'art. 32, commi 1° e 2°, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.

Art. 12

1. L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

2. Il giudizio di stima e' fatto da un perito, il quale deve garantire all'Ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito o dei relativi interessi ed accessori.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

Art. 13

1. La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno.

2. Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.

Art. 14

1. Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, e' devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

Art. 15

1. Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del Monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori.

2. Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.