Sez. L, Sentenza n. 3066 del 28/08/1976 (Rv. 381841 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - FORMA DI ORDINANZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI AL MOMENTO DEL DEPOSITO - OMISSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINE - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - FORMA DI ORDINANZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI AL MOMENTO DEL DEPOSITO - OMISSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINE - DECORRENZA.*
Le questioni attinenti alla giurisdizione e alla Competenza, salva la deroga espressamente prevista dall'art 427 cod proc civ, debbono essere decise, come tutte le altre questioni pregiudiziali la cui decisione puo definire il giudizio, con sentenza, anche non definitiva, del cui dispositivo va data lettura in udienza a norma dell'art 420 cod proc civ, e per la quale e prevista l'immediata comunicazione alle parti al momento del deposito (art 430 cod proc civ). pertanto, qualora il pretore, in qualita di giudice del lavoro, abbia emesso la pronuncia sulla Competenza in Forma di ordinanza, omettendo di darne comunicazione alle parti, deve ritenersi tempestivo il regolamento di Competenza proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza definitiva che ha deciso il merito della controversia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)