Sez. L, Sentenza n. 18558 del 03/09/2014 (Rv. 632881 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali ed assistenziali maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 - Art. 1283 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Agli interessi sui crediti previdenziali ed assistenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, non avendo essi la natura di veri e propri "accessori" del credito "principale", bensì di componenti essenziali di una prestazione unitaria, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento soltanto parziale della prestazione, alla cui determinazione il giudice deve provvedere anche in assenza di domanda giudiziale. Ne consegue che la domanda di pagamento del residuo credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo tra loro, non potendo operare in relazione agli interessi legali la disciplina generale in materia di anatocismo recata dall'art. 1283 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)