Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Testo in vigore al
Art. 150 Versamenti dei soci a responsabilita' limitata
1. Nei fallimenti delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Art. 151 Societa' cooperative
1. Nel fallimento di una societa' cooperativa con responsabilita' sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto previsto dall'art. 97, puo' autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passivita' a norma dell'art. 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci.
2. A tale fine il curatore forma un piano di reparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualita' di socio o all'estensione della propria responsabilita', devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di reparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di reparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di reparto e' dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed e' depositato in cancelleria, dove ogni interessato puo' prenderne visione.
3. Chi ha contestato la qualita' di socio o l'estensione della propria responsabilita' puo', entro quindici giorni dal deposito del piano di reparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di reparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso e' ammesso il reclamo a norma dell'art. 26.
4. Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di reparto risulti non facilmente realizzabile, puo' essere formato un piano di reparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti.
5. Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonche' il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passivita'.
6. Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, puo' in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.
Art. 152 Proposta di concordato
1. La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato nelle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori.
Art. 153 Effetti del concordato della societa'
1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.
2. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.
Art. 154 Concordato particolare del socio
1. Nel fallimento di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
Capo XI. Del procedimento sommario
Art. 155 Presupposti e norme applicabili
1. Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passivita' del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.
2. Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.
3. Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.2
Art. 156 Organi e provvedimenti conservativi
1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.33
2. E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.
3. Puo' essere omessa l'apposizione dei sigilli.
Art. 157 Accertamento del passivo
1. Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che puo' assumere.
2. L'elenco, con i documenti giustificativi, e' trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice e' depositato in cancelleria, e chiunque puo' prenderne visione.
3. Il curatore da' notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.
4. Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori.
5. Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza.
Art. 158 Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.
Art. 159 Concordato
1. La proposta del concordato e' approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.
2. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.
3. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non e' ammesso gravame.
Titolo III. Del concordato preventivo
Capo I. Dell'amministrazione alla procedura di concordato preventivo
Art. 160 Condizioni per l'ammissione alla procedura
1. L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non e' dichiarato, puo' proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo, se:
1) e' iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilita' per la stessa durata;
2) nei cinque anni precedenti non e' stato dichiarato fallito o non e' stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non e' stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.
2. La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:
1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se e' proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;
2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreche' la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.
Art. 161 Domanda di concordato
1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa.
2. Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato.
3. Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori.
4. Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.
Art. 162 Inammissibilita' della domanda
1. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.6
2. In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.
Art. 163 Ammissione alla procedura
1. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
2. Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 164 Decreti del giudice delegato
1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.
2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non e' soggetto a gravame.
Art. 165 Commissario giudiziale
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
Art. 166 Pubblicita' del decreto
1. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.
2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.
Capo II. Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 167 Amministrazione dei beni durante la procedura
1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.
2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Art. 168 Effetti della presentazione del ricorso
1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.
Art. 169 Norme applicabili
Capo III. Dei provvedimenti immediati
Art. 170 Scritture contabili
1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.