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Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata

Testo in vigore al

Art. 9

1. La concessione definitiva puo' avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successive alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per i trasporti, o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalita' sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

Art. 10

1. I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati: hanno diritto di esclusivita' per la linea a loro concessa.

2. Caso per caso, puo' tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.

3. Il diritto di esclusivita' ha riguardo alle finalita' della linea concessa e non al percorso.

4. Qualora l'utilita' pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalita' e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

5. Il diritto di esclusivita' viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

Art. 11

1. Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del il decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusivita', e' in facolta' del Governo;

  1. a) di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalita';

  2. b) di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennita', da far carico al concessionario della nuova autolinea.

2. Tale indennita' e' stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.

3. Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

Capo III. Servizi di gran turismo.

Art. 12

1. I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.

2. Salvo quanto e' stabilito negli articoli 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalita' indicate nel primo

Art. 13

1. Il Ministro per le comunicazioni puo' annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera piu' appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

2. Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le norme e le modalita' per l'assegnazione dei premi anzidetti.

3. La spesa occorrente grava sulle somme stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Capo IV. Sussidio governativo e canoni postali.

Art. 14

1. Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato puo' accordare sussidi fino ad annue L. 600 a chilometro.

2. Il sussidio e' dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale e' tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.

Art. 15

1. Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo puo':

  1. a) essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;

  2. b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessita' od urgenza.

Art. 16

1. I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso o fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.

2. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a L. 300.3

Art. 17

1. Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.

2. Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.

Art. 18

1. Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facolta' di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali.

Art. 19

1. Il pagamento del sussidio governativo puo' essere in tutto od in parte sospeso

  1. a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;

  2. b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarita', debitamente accertate;

  3. c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21.

Capo V. Vigilanza e facolta' governative.

Art. 20

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.8

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.8

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.8

4. I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

5. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

6. Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

Art. 21

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7538

Art. 22

1. E' in facolta' del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimita' del percorso stesso.

2. In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, puo', in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.

Art. 23

1. In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterra' piu' opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorita' competente.

Art. 24

1. Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o piu' linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) puo' accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

2. I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalita' che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilita' di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

3. Il Ministero anzidetto puo' sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di piu' autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto e' stabilito nel precedente comma.

Capo VI. Garanzie per il servizio, tassa di sorveglianza, tariffe ed obblighi vari del concessionario.

Art. 25

1. Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi ne' ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automibili) i sussidi accordati per l'autoservizio.

2. Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non puo' comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, ne' puo' il concessionario effettuarne l'alienazione.

3. Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non e' opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.

Art. 26

1. I concessionari di autolinee devono corrispondere allo Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

2. Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza e' ridotta alla meta' per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno.47

Art. 27

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7538

Art. 28

1. Il concessionario di autolinee e' tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avra' la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

Art. 29

1. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilita' civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.