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Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 09/12/2022 (Rv. 666254 - 02)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Procedimento - Obbligo di audizione della famiglia collocataria - Giudice d'appello - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666254-02

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE

In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015) - che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a pena di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria - trova applicazione anche in grado di appello ove tale adempimento sia stato omesso in primo grado, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti.

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)